IL GIUDICE DI PACE Sciogliendo la riserva nella causa civile n. 2088/03 R.G. promossa da Fruzzetti Massimo, assistito dall'avv. Francesco Atzeni, nei confronti di Winthertur Ass.ni S.p.A. assistito dall'avv. Pierluigi Pellini, avente ad oggetto la restituzione dell'indebito in misura pari al 20% del premio pagato o comunque da liquidarsi in via equitativa nella stessa misura; Rilevato che il legale di parte attrice ha sollevato eccezione di incostituzionalita', in ordine alla violazione degli artt. 24, 111, 3, 101, 102, 104 e 41 della Costituzione da parte dell'art. 1, d.l. 8 febbraio 2003, n. 18, conv. in legge 7 aprile 2003, n. 63, per i seguenti: M o t i v i A) Violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. e del principio del giusto processo, ex art. 111 Cost. Art. 24 Cost.: l'esclusione del giudizio secondo equita' del giudice di pace per le controversie di valore inferiore a euro 1100,00 ed aventi ad oggetto i contratti di cui all'art. 1342 c.c., comporta un aggravamento dell'esercizio del diritto di difesa dei consumatori, in quanto rende appellabili le sentenze rese in questa materia dal giudice di pace, cosi' da rendere obbligatoria l'assistenza di un avvocato, ex art. 82, comma 13 c.p.c. Tale divieto, quindi, rende di fatto antieconomica la tutela giudiziaria dei diritti dei consumatori che hanno aderito ai contratti di massa, cosi' dal dissuaderli dall'intraprendere qualsiasi azione giudiziaria, perche' lunga, e soprattutto costosa (rispetto al valore della controversia). Artt. 111 Cost.: profili d'incostituzionalita' si apprezzano anche rispetto al principio del «giusto processo» e della ragionevole durata del giudizio, sicuramente compromessi da una dilatazione dei tempi della giustizia, tale da creare una macroscopica sperequazione di trattamento con le controversie del medesimo valore, ma non aventi ad oggetto i contratti di massa ex art. 1342 c.c. (decise dal giudice con il criterio di equita). Inoltre la sottrazione delle suddette controversie al giudizio secondo equita' andrebbe contro anche alla legge n. 63/2003, il cui spirito mira al raggiungimento di una uniformita' di giudizi. B) Violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost. sotto il profilo della ragionevolezza. Art. 3 Cost.: l'applicazione della legge n. 63/2003 sicuramente scoraggera'; per i suddetti motivi, l'accesso alla giustizia di determinate categorie deboli, cosi' da avvantaggiare, ingiustificatamente e contro l'attuale tendenza legislativa (sia interna che comunitaria), i contraenti forti (quelli che impongono la sottoscrizione di contratti standard). Quindi si conferma la violazione dell'art. 3 Cost. sotto il profilo del principio della ragionevolezza, perche' la discrezionalita' legislativa deve sempre trovare un limite nella ragionevolezza delle disposizioni volte a giustificare la disparita' di trattamento fra cittadini. C) Violazione delle funzioni: costituzionalmente riservate al potere giudiziario, ex art. 101, 102 e 104 Cost. Artt. 101, 102 e 104: secondo un orientamento ormai consolidato della Corte costituzionale il legislatore viola le funzioni riservate al potere giudiziario, quando il suo intervento sia intenzionalmente diretto ad incidere su concrete fattispecie sub iudice. Non vi e' dubbio che nel caso in esame l'art. 1 della legge n. 63/2003 anziche' presentare caratteri di astrattezza e generalita', si dimostra diretta ad incidere su concrete fattispecie gia' realizzate (ancorche' non notificata la citazione), e segnatamente ai procedimenti di risarcimento e rimborso contro le societa' assicuratrici, nel settore R.C. auto, colpite dal provvedimento sanzionatorio dell'autorita' Antitrust n. 8546/00. D) Violazione dell'art. 41 Cost. Art. 41 Cost.: l'art. 1 della legge n. 63/2003 viene a ledere fortemente anche l'art. 41 Cost. per la ragione che limita l'esercizio del diritto dei consumatori, comprimendone i relativi interessi garantiti, viceversa, dal regolare svolgimento dell'iniziativa economica privata. Limitazione acclarata, proprio, dal sanzionamento (da parte dell'antitrust) di un'intesa vietata (legge n. 287/1990, art. 2), quale accordo di cartello intervenuto tra un certo numero di imprese assicuratrici, teso ad aumentare, senza giustificazione, i premi r.c. auto, tale da aggravare le condizioni contrattuali dei clienti. Quindi l'impugnata legge, oltre a non rispettare l'azione dell'autorita' (antitrust, Tribunale amministrativo regionale e Consiglio di Stato), falsa la regolarita' della concorrenza, cozzando nettamente con l'art. 41 Cost.